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Formazione generale per il lavoratore

Il prezzo originale era: 49,00€.Il prezzo attuale è: 35,99€.

Il corso di formazione lavoratore parte generale costituisce credito formativo permanente ai sensi dell’Art. 8 Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011. L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la formazione di tutti i lavoratori secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare, l’Accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere generale e un modulo di carattere specifico. Per tutti i settori la formazione generale ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Programma formativo parte generale

Controlla questa descrizione che ho del Corso di formazione generale dei lavoratori da 4 ore sul mio ecommerce di corsi online. Modifica la descrizione con il nuovo accordo stato regioni

Consolidando informazioni sul nuovo Accordo Stato-Regioni

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Verifico subito quali sono le novità dell’Accordo Stato-Regioni più recente in materia di formazione sicurezza lavoratori, dato che la normativa potrebbe essere cambiata rispetto al testo del 2011 che hai citato.

Compilated regulatory updates and restructured course description

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Ho verificato: dal 17 aprile 2025 è in vigore un nuovo Accordo Stato-Regioni (Rep. Atti n. 59/CSR, pubblicato in G.U. n. 119 del 24/05/2025) che sostituisce e accorpa tutti i precedenti accordi (21/12/2011, 22/02/2012, 07/07/2016) in un testo unico sulla formazione sicurezza. Il periodo transitorio di 12 mesi è scaduto il 24 maggio 2026 (quindi ora, luglio 2026, il nuovo Accordo è pienamente vincolante e non è più possibile erogare corsi secondo le vecchie regole).

Per la formazione generale lavoratori nello specifico non cambia nulla nella sostanza: restano 4 ore minime, stessi contenuti, resta credito formativo permanente, resta possibile l’e-learning. Cambia solo il riferimento normativo da citare. Ecco la descrizione aggiornata:


Corso di formazione lavoratore – parte generale

Il corso di formazione generale per lavoratori, obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, pubblicato in G.U. n. 119 del 24/05/2025), fornisce ai lavoratori le conoscenze di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo Accordo ha sostituito e accorpato i precedenti Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, del 22/02/2012 e del 07/07/2016, riunendo in un testo unico la disciplina della formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/08.

In particolare, l’Accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere generale e un modulo di carattere specifico.

Per tutti i settori la formazione generale ha durata minima di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Programma formativo parte generale

  • concetti di rischio;
  • danno;
  • prevenzione;
  • protezione;
  • organizzazione della prevenzione aziendale;
  • diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
  • organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Crediti formativi
Il corso di formazione lavoratore parte generale costituisce credito formativo permanente, valido per qualsiasi settore produttivo, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Attestato di frequenza
A completamento del percorso formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza “Formazione generale per lavoratore di 4 ore”, ai sensi dell’Art. 37, comma 1, D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Durata
4 ore

Vantaggi dell’e-learning

  • Risparmio in termini di tempi/costi;
  • Accessibilità ovunque e in ogni momento;
  • Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso.

La formazione generale può essere erogata anche in modalità e-learning, secondo i requisiti previsti dal nuovo Accordo.

Trovi altri interessanti corsi di formazione per lavoratori, QUI


Un paio di note utili per te:

  • Ho tolto il riferimento diretto all'”Art. 8″ del vecchio Accordo 2011 sul credito formativo permanente, perché non ho trovato conferma del numero esatto dell’articolo corrispondente nel nuovo testo (il principio c’è, citato nella sezione “2.1 Corso per lavoratori”), quindi ho lasciato il riferimento generico all’Accordo per non rischiare di citare un articolo sbagliato — se vuoi te lo verifico sul testo ufficiale in Gazzetta Ufficiale n. 119/2025.
  • Il link che avevi al D.Lgs. 81/08 punta al Testo Unico edizione giugno 2016: potresti valutare di aggiornarlo con una fonte più recente (es. Normattiva) visto il richiamo esplicito al nuovo Accordo.

Vuoi che controlli anche le altre pagine prodotto di corsi formazione specifica/aggiornamento sullo stesso shop, dato che lì potrebbero esserci variazioni più sostanziali (es. e-learning ammesso solo per rischio basso)?

L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la formazione di tutti i lavoratori secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. In particolare, l’Accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere generale e un modulo di carattere specifico. Per tutti i settori la formazione generale ha durata di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Modificami anche questa descrizione breve

Identificato aggiornamento normativo e revisionato testo conseguentemente

Identificato aggiornamento normativo e revisionato testo conseguentemente

Ecco la versione aggiornata di questo paragrafo breve:


L’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede che la formazione di tutti i lavoratori avvenga secondo i contenuti e la durata previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, pubblicato in G.U. n. 119 del 24/05/2025), che ha sostituito e accorpato il precedente Accordo del 21/12/2011.

In particolare, l’Accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere generale e un modulo di carattere specifico.

Per tutti i settori la formazione generale ha durata minima di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Disponibile

Descrizione

Il corso di formazione generale per lavoratori, obbligatorio ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. Atti n. 59/CSR, pubblicato in G.U. n. 119 del 24/05/2025), fornisce ai lavoratori le conoscenze di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo Accordo ha sostituito e accorpato i precedenti Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011, del 22/02/2012 e del 07/07/2016, riunendo in un testo unico la disciplina della formazione obbligatoria sulla sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/08.

In particolare, l’Accordo prevede che la formazione sulla sicurezza dei lavoratori abbia durata variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda e sia composta da un modulo di carattere generale e un modulo di carattere specifico.

Per tutti i settori la formazione generale ha durata minima di 4 ore e si pone l’obiettivo di formare i lavoratori in merito ai concetti generali di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

Programma formativo parte generale

  • concetti di rischio;
  • danno;
  • prevenzione;
  • protezione;
  • organizzazione della prevenzione aziendale;
  • diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;
  • organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Crediti formativi
Il corso di formazione lavoratore parte generale costituisce credito formativo permanente, valido per qualsiasi settore produttivo, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Attestato di frequenza
A completamento del percorso formativo sarà rilasciato l’attestato di frequenza “Formazione generale per lavoratore di 4 ore”, ai sensi dell’Art. 37, comma 1, D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Durata
4 ore

Vantaggi dell’e-learning

  • Risparmio in termini di tempi/costi;
  • Accessibilità ovunque e in ogni momento;
  • Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso.

La formazione generale può essere erogata anche in modalità e-learning, secondo i requisiti previsti dal nuovo Accordo.

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